Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 15/04/2003 n. 130

2. Per quanto riguarda gli aspetti della compatibilità elettromagnetica, si applica il Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica. Note all'art. 4:

- Per il Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, vedasi le note alle premesse.

-Per il Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, vedasi le note alle premesse.

1. Per gli impianti non dedicati alla sicurezza ed installati a bordo delle navi in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal GMDSS, può essere consentita l'applicazione parziale della presente regola tecnica riguardo l'installazione delle antenne, qualora non sia tecnicamente possibile soddisfare quanto previsto per gli impianti preposti alla sicurezza, fermo restando l'obbligo di non creare interferenze agli impianti facenti parte della dotazione obbligatoria.

2. Gli impianti facoltativi possono anche essere esentati dagli obblighi previsti dalla regola tecnica per la sorgente di energia elettrica principale, la sorgente di energia elettrica di emergenza e la sorgente di energia elettrica di riserva. Capo II Costituzione e sistemazione degli impianti Sezione I Costituzione degli impianti

Art. 6. Aree di navigazione

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità delle definizioni di cui agli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74/83 Regola 2, in vigore dal 1° febbraio 1992, citati nelle premesse, si intende

a) per «zona oceanica A1» una zona situata all'interno della zona di copertura radiotelefonica di almeno una stazione costiera che opera su onde metriche e nella quale la funzione di allarme DSC è disponibile in permanenza

b) per «zona oceanica A2» una zona, ad esclusione della zona oceanica A1, situata all'interno della zona di copertura radiotelefonica avente almeno una stazione costiera operante su onde ettometriche ed in cui la funzione di allarme CSN è disponibile in permanenza

c) per «zona oceanica A3» una zona, ad esclusione delle zone oceaniche A1 ed A2, situata all'interno della zona di copertura di un satellite geostazionario d'INMARSAT ed in cui la funzione di allarme è disponibile in permanenza

d) per «zona oceanica A4» una zona situata all'esterno delle zone oceaniche A1, A2 ed A3.

Art. 7. Impianto di radiocomunicazioni: dotazione obbligatoria

1. L'impianto di radiocomunicazioni a bordo delle navi che ne hanno l'obbligo in base alla normativa vigente, deve essere costituito, per le diverse aree di navigazione A1, A1+A2, A1+A2+A3, A1+A2+A3+A4 e salvo diverse prescrizioni previste dalla normativa stessa per particolari categorie di navi, secondo quanto previsto dal Capitolo III / Regola 6 e dal Capitolo IV / Regole 6, 7, 8, 9, 10 e 11 degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)», pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1992.

Art. 8. Impianto di radiocomunicazioni: precisazioni

1. Il trasponditore radar di cui alla Regola 7, punto 7.3, del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)», può essere quello o uno di quelli in dotazione alle lance di salvataggio.

2. Inoltre devono essere previste delle facilitazioni per consentire le comunicazioni in VHF dalle ali di plancia; il VHF portatile della dotazione delle lance di salvataggio può soddisfare tale obbligo purchè autorizzato per le comunicazioni di bordo.

3. L'apparato per la generazione, la trasmissione e la ricezione delle «chiamate selettive di tipo digitale» (DSC) deve operare in accordo almeno alle seguenti classi di apparato

a) classe A o classe B per le onde metriche

b) classe A o classe B per le onde ettometriche

c) classe A per le onde ettometriche/decametriche.

4. La classe A contiene tutti i requisiti previsti dalla Raccomandazione ITU-R 493.

5. La classe B contiene i requisiti minimi che l'apparato deve soddisfare per poter

a) ricevere segnali di allarme, dare la «conferma di ricezione della chiamata » e ritrasmettere detti segnali di allarme

b) effettuare chiamate e dare la «conferma di ricezione della chiamata» per radiocomunicazioni di carattere generale

c) effettuare chiamate in connessione con servizi automatici o semiautomatici, come definito dalla Raccomandazione ITU-R M493, annesso 2, sottoparagrafo 3.

1. L'efficienza degli apparati installati a bordo di navi che effettuano viaggi nelle diverse aree di navigazione A1, A1+A2, A1+A2+A3 e A1+A2+A3+A4 deve essere garantita secondo quanto previsto dalla Regola 15 del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)».

2. Nei successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono elencati gli apparati da sistemare a bordo delle navi nel caso in cui i requisiti di manutenzione prevedano la duplicazione degli apparati a seconda dell'area di navigazione, con lo scopo di rendere sempre disponibili le funzioni di trasmissione e ricezione degli allarmi.

3. Tutti gli impianti di duplicazione devono essere connessi ad antenne dedicate ed installati in modo da consentirne un rapido utilizzo. Il terminale INMARSAT-C, installato come duplicazione, può soddisfare l'obbligo della ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) diffuse nell'ambito INMARSAT con il sistema EGC purchè omologato dall'INMARSAT per tale scopo (CLASSE 2 o CLASSE 3).

4. Indipendentemente dall'area di navigazione, ogni nave deve essere dotata di un impianto radioelettrico ad onde metriche (VHF) abilitato alla ricetrasmissione sulla frequenza 156,525 MHz (canale 70) con tecnica DSC e sulle frequenze 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16) in radiotelefonia.

5. Le navi che operano nell'area di navigazione A1+A2 devono essere dotate, in aggiunta a quanto prescritto al precedente comma 4, degli impianti di seguito indicati

a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche che consenta, ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere e ricevere sulle frequenze 2187,5 kHz con tecnica DSC e 2182 kHz in radiotelefonia o un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e decametriche che consenta di trasmettere e ricevere nelle bande 1605-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in radiotelefonia ed in telegrafia automatica a stampa diretta o un terminale INMARSAT.

6. Le navi invece che operano nell'area di navigazione A1+A2+A3 devono essere dotate, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, dei seguenti impianti

a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e decametriche che consenta, ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere e ricevere nelle bande 1606,5-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in radiotelefonia ed in telegrafia automatica a stampa diretta

b) un impianto radioelettrico che consenta di mantenere un ascolto continuo in DSC sulle frequenze 2187,5 e 8414,5 kHz più almeno una tra le frequenze 4207,5-6312-12577-16804,5 kHz (scanning); l'impianto può essere combinato con l'impianto di cui alla lettera a)

c) in alternativa agli impianti a) e b) un terminale INMARSAT.

7. Le navi invece che operano senza alcuna limitazione (aree di navigazione A1+A2+A3+A4) devono essere dotate, in aggiunta a quanto prescritto al comma 4, dei seguenti impianti

a) un impianto radioelettrico ad onde ettometriche e decametriche che consenta, ai fini del soccorso e della sicurezza, di trasmettere e ricevere nelle bande 1605-3800 kHz e 4000-27500 kHz in DSC, in radiotelefonia ed in telegrafia automatica a stampa diretta

b) un impianto radioelettrico che consenta di mantenere un ascolto continuo in DSC sulle frequenze 2187,5 e 8414,5 kHz più almeno una tra le frequenze 4207,5-6312-12577-16804,5 kHz (scanning). L'impianto può essere combinato con l'impianto di cui alla lettera a).

Art. 10. Impianto di radionavigazione

1. Al fine della sicurezza della navigazione l'impianto radiogoniometrico a bordo delle navi che ne sono provviste deve soddisfare quanto previsto dai paragrafi «p» e «q» del Capitolo V-Regola 12 degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)», pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1992.

Art. 11. Sorgente di energia elettrica principale

1. L'energia elettrica occorrente al funzionamento dell'impianto di radiocomunicazioni delle navi deve essere fornita dall'impianto elettrico principale di bordo, il quale deve essere rispondente alle prescrizioni dell'ente tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigenti all'atto della sua esecuzione e, per quanto in esso non contemplato, alle norme del Comitato elettrotecnico italiano relative alle installazioni elettriche di bordo.

2. L'impianto di radiocomunicazioni deve essere alimentato da una linea elettrica dedicata derivata dal quadro principale di distribuzione della stazione generatrice di bordo mediante apposito interruttore magnetotermico di protezione.

3. Deve essere sistemato un sezionatore sulla linea di alimentazione del quadro di distribuzione dell'impianto radio di cui al successivo comma 4 per metterlo fuori tensione per scopi manutentivi. Tale sezionatore deve essere installato nel locale dell'impianto radio. Deve essere previsto un quadro di distribuzione dell'impianto radio che, oltre ad un proprio interruttore generale, deve contenere un amperometro ed un voltmetro per dar modo all'operatore di accertarsi del regolare funzionamento dell'impianto elettrico di bordo.

5. Il quadro di distribuzione deve essere installato in prossimità dell'impianto radio e deve essere provvisto di interruttori magnetotermici di protezione, almeno uno per ciascun impianto espletante le funzioni di cui al successivo

articolo 14.

6. Della mancanza della sorgente di energia elettrica principale deve essere data segnalazione, mediante dispositivi ottici e acustici, in plancia e ripetuti nel locale dove è installato l'impianto radio, qualora diverso dalla plancia.

Art. 12. Sorgente di energia elettrica di emergenza

1. La sorgente di energia elettrica di emergenza deve essere rispondente alle prescrizioni dell'ente tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigenti all'atto della sua esecuzione e per quanto in esso non contemplato, alle norme del Comitato elettrotecnico italiano relative alle installazioni elettriche di bordo.

2. La sorgente di energia elettrica di emergenza deve soddisfare quanto previsto dagli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)» -Capitolo II-1- Regola 42 per le navi passeggeri e Regola 43 per le navi da carico.

3. L'impianto di radiocomunicazioni, per le navi costruite a partire dal 1° febbraio 1995, deve essere alimentato anche dalla sorgente di energia elettrica di emergenza.

4. L'impianto di radiocomunicazioni deve essere alimentato da una linea elettrica dedicata derivata, mediante apposito interruttore magnetotermico di protezione, dal quadro di emergenza.

5. Deve essere sistemato un sezionatore sulla linea di alimentazione di emergenza del quadro di distribuzione dell'impianto radio per metterlo fuori tensione per scopi manutentivi. Tale sezionatore deve essere installato nel locale dell'impianto radio.

6. Le linee di cui all'articolo 11, comma 3 e di cui al comma 5 devono poter essere sezionate da dispositivi azionati da un unico comando.

7. Deve essere previsto un dispositivo automatico di commutazione che deve consentire l'alimentazione, per mezzo di linea dedicata, dell'impianto radio dal quadro principale di distribuzione e dal quadro di emergenza. Esso deve essere realizzato in modo che, in caso di mancanza dell'energia elettrica principale, si commuti automaticamente sull'alimentazione di emergenza con ripristino automatico della precedente condizione. Il dispositivo automatico di commutazione deve essere installato nel locale dove è ubicato l'impianto radio. Sia la commutazione linea principale - linea di emergenza, sia la mancanza di entrambe le alimentazioni devono essere rispettivamente segnalate mediante dispositivi ottici e acustici in plancia e ripetuti nel locale dove è installato l'impianto radio, qualora diverso dalla plancia.

 

Pagina 2/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional